Un edificio composto da 4 unità immobiliari, a destinazione residenziale autonomamente accatastate, e da spazi in comune (piano seminterrato ad accessori e sottotetto al rustico) di proprietà di un unico soggetto può fruire delle agevolazioni concesse per interventi antisismici di cui ai commi da 1bis a 1septies dell’articolo 16 del D.L. 63/2013, con aliquota delle detrazioni spettanti pari al 110% con limite di spesa di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare e con facoltà di cessione del credito ad istituti di credito e altri intermediari finanziari? Se non è possibile fruire delle agevolazioni di cui sopra, è possibile in alternativa fruire delle agevolazioni del vecchio “sismabonus” di cui all’art. 16 D.L. 63/2013, con aliquota della detrazioni pari al 70% o 80% su un importo massimo della spesa di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare, e con facoltà di cessione del credito ad istituti di credito e altri intermediari finanziari? Contestualmente è possibile fruire delle agevolazioni del vecchio “ecobonus” di cui all’art. 14 D.L. 63/2013 nei limiti di spesa e detrazione previsti per ciascun intervento di efficienza energetica e con facoltà di cessione del credito ad istituti di credito e altri intermediari finanziari? Nel caso in cui il proprietario concedesse in affitto o in comodato d’uso ad una Società Cooperativa Sociale che possiede le caratteristiche di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 460/1997, la stessa può affidare i lavori ed esercitare la facoltà di cessione del credito ad istituti di credito e altri intermediari finanziari?
Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n 24/E dell’8 agosto 2020 il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. Tale limitazione non si applica al Sismabonus.