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Sostituire la caldaia, quando scatta lo sconto 110%

Sostituire la caldaia, quando scatta lo sconto 110%

L’impianto termico rientra nel superbonus 110%? Sì, è possibile la “sostituzione” della caldaia grazie al superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio, e da poco confermato nella conversione in legge del 16 luglio scorso. Il termine “sostituzione” della nuova legge è però la chiave di volta verso i benefici del maxi sconto fiscale. Infatti, come ha precisato la stessa Agenzia delle Entrate, in una recente pronuncia pubblica, si ha diritto di accedere alla detrazione del 110% nel caso di intervento sull’impianto di climatizzazione invernale, solo se si procede a una sostituzione del vecchio sistema di riscaldamento.
A questa prima essenziale precisazione, va poi ricordato però che il superbonus del 110% è un incentivo dedicato all’efficientamento energetico, al sisma bonus, al fotovoltaico e, intervento accessorio, alle colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Motivo per cui, solo installare nuova caldaia non rientra tra i lavori previsti che possono usufruire della detrazione al 110% e qundi di tutti gli altri strumenti finanziari previsti a cominciare dallo sconto in fattura.
Detto questo però, nel caso in cui uno di quei lavori, che attualmente rientrano nell’ecobonus, vengano abbinati a uno degli interventi trainanti previsti dal decreto legge 19 maggio 2020 n.34, allora scatta la possibilità di poter usufruire dei vantaggi introdotti dal superbonus.

Chi comunque sceglie di sostituire solo la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione ha comunque diritto alle vecchie detrazioni fiscali. L’ecobonus, cioè l’importo da portare in detrazione, in questo caso varia in base alle caratteristiche dell’intervento (nella misura del 65% o 50%). Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso.

A proposito invece degli interventi trainanti ci sono state alcune modifiche in occasione della conversione in legge del decreto per cui adesso i “nuovi interventi trainanti” dicono che in merito alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, nei condomini o nelle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, beneficiano dell’aliquota al 110%, anche gli interventi sulle parti comuni degli edifici. Interventi finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Rientra nel bonus anche, e questa è un’ulteriore novità, anche l’allaccio al teleriscaldamento nei comuni montani non interessati alle procedure europee di infrazione aperte dalla Commissione Ue nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto delle direttive sulla qualità dell’aria (il riferimento è al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto e di Pm10). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

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