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Finestre e infissi, quando scatta il bonus 110%

Finestre e infissi, quando scatta il bonus 110%

Le regole per i lavori “minori” con maxi sconto

Detrazione maggiorata al 110% anche per la sostituzione degli infissi. Il decreto Rilancio, introducendo la nuova agevolazione fiscale, comprende una serie di interventi considerati minori. Se, effettuate nell’ambito di opere più ampie, possono rientrare sul superbonus.

Normalmente i lavori per la sostituzione di porte e finestre rientrerebbero nella misura del 50% da portare in detrazione. Percentuale che sale in virtù della nuova norma: un vantaggio fiscale per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è possibile accedere al 110%.

Entriamo nel merito del meccanismo introdotto dal decreto Rilancio, facendo riferimento, oltre che al decreto di manovra, anche al documento dell’Agenzia delle Entrate di spiegazione delle «Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico»

Superbonus ai serramenti, si parte dai lavori trainanti

Affinché anche la sostituzione dei serramenti rientri nel superbonus è necessario che si verifichino determinate condizioni. È necessario, cioè, che i lavori su porte e finestre, considerati interventi «trainati», cioè minori rispetto ai lavori che usufruiscono di base del 110%, avvengano congiuntamente con uno dei cosiddetti lavori «trainanti».

Gli interventi trainanti sono:

  • Opere di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e orizzontali (pavimenti e coperture) che interessano l’involucro dell’edificio, cioè il cosiddetto cappotto termico. Il Decreto Rilancio fissa un paletto: queste opere devono avere un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile.
    Per questi interventi il superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari;
    40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
    30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più̀ di otto unità immobiliari
  • Gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento e il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, come ad esempio generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria e collettori solari. Opere che, in ogni caso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non possibile, il raggiungimento del miglioramento massimo tecnicamente raggiungibile.
  • Lavori per migliorare il livello antisismico dell’edificio già ammessi al sismabonus

Quali sono i lavori che vengono «trainati»?

Rientrano nel superbonus 110% gli interventi trainati svolti nell’ambito dei lavori trainanti.
Per esempio:

  • fornitura e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • fornitura e posa in opera di tende da sole, scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro);
  • fornitura e posa in opera di porte d’ingresso;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati

Ma non bastano queste condizioni. Per garantirsi che l’intervento rientri sul superbonus del 110%, inoltre, i lavori devono rispettare questi requisiti:

  • l’opera deve essere la sostituzione o modifica di infissi già esistenti
  • l’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati
  • I nuovi infissi devono garantire un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato nella tabella 2 dell’allegato B al decreto 11 marzo 2008.

In riferimento in particolare all’ultimo punto, sarà necessario richiedere una perizia, che attesti il valore di trasmittanza raggiunto. Il documento dovrà essere redatto da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto all’ Albo professionale.

Tra le altre incombenze, il contribuente dovrà inviare tutta la documentazione all’Enea. La scadenza è fissata a 90 giorni da fine lavori.

Agevolazioni fiscali

Al momento della dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà richiedere la detrazione Irpef del 110% delle spese documentate, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Oltre a ciò, ha la facoltà di ottenere uno sconto in fattura immediato di pari ammontare, anticipato dai fornitori che hanno effettuati gli interventi.
Questi ultimi, potranno recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, con la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.