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Bonus 110%, escluso il maxi sconto per riqualificare i ruderi

Bonus 110%, escluso il maxi sconto per riqualificare i ruderi

Interventi antisismici sì, riqualificazione energetica no: l’Agenzia delle Entrate pone dei paletti nel caso che al centro dei lavori ci siano i ruderi. Gli interventi possono essere coperti dal superbonus solo nel caso in cui vadano a migliorare la stabilità, non le prestazioni energetiche, se gli edifici sono privi degli impianti richiesti dalla normativa.

La precisazione viene data attraverso la risposta a un contribuente che, nel dubbio e prima di procede con i lavori, si è rivolto al Fisco.

Gli immobili collabenti

Anche i proprietari dei cosiddetti immobili collabenti, come i rustici, in questo periodo si dimostrano interessati ad apportare delle migliorie strutturali, incentivati dalle agevolazioni fiscali, soprattutto dalla maxi detrazione del 110%.

Ma quali interventi sono ammessi?
Se l’è chiesto il contribuente che con la risposta 121 del 22 febbraio 2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate ha avuto il chiarimento.
In questo caso si possono rivedere molti proprietari di rustici: nello specifico, il contribuente intende realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione, “con stessa forma e dimensione, di un fabbricato pericolante – si legge nel documento - composto da due unità immobiliari cosiddette “collabenti”, con frazionamento in sei unità immobiliari”.

L’obiettivo è realizzare gli impianti (reflui, adduzione e riscaldamento) anche di un’altra unità immobiliare, un casottino (classificato catastalmente come C3), che è attigua. Il fabbricato (composto da due unità collabenti), è privo di impianto di riscaldamento, si trova in zona montana non servita dalle reti del gas, dell’acqua potabile e della fognatura pubblica.

Oltre ai lavori di demolizione e ricostruzione vorrebbe anche:

  • Eseguire interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico sull’edificio;
  • Installare un impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia a legna per servire oltre le 6 unità abitative il casottino;
  • Eseguire interventi di isolamento termico.

Gli interventi antisismici

Anzitutto il Fisco parte da una precisazione: secondo il Decreto Bilancio, il superbonus si applica agli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».

Pertanto, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio, come nel caso prospettato dal contribuente, in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.

La seconda buona notizia è che “nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (”unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente”:
L’agevolazione per i lavori di ristrutturazione, conferma oi il Fisco, è accordata a patto che al termine dei lavori l’immobile, come anticipato, rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, cioè immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

Efficientamento energetico

La brutta notizia, rispetto alle aspettative del contribuente, riguarda le opere di all’impianto di riscaldamento. L’agenzia non li ammette, in questo caso. Pone infatti alcune limitazioni, citando la normativa.
Ricorda, infatti, che “ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento”.
Dunque, i ruderi che non ne sono già dotati, non possono usufruire del 110%.