Bonus 110%, stufe e camini, tutti gli impianti termici che rientrano nello sconto
I requisiti di partenza: a legna o pellet?
Quando la materia è complessa, per favorire la comprensione di obblighi, requisiti e adempimenti si può ricorrere ai casi concreti. Usa questa strategia il sito di Palazzi Chigi per aiutare ulteriormente i contribuenti a “masticare” la norma che disciplina il superbonus.
Nella sezione del sito del governo dedicato al maxi-sconto fiscale sono pubblicate alcune casistiche che possono verificarsi frequentemente. Ad esempio, una stufa a legna o a pellet può essere considerata un impianto di riscaldamento e rientrare nelle agevolazioni? Se in passato un contribuente ha beneficiato dell’ecobonus, può accedere per lo stesso impianto anche al superbonus?
Ecco le interpretazioni del governo.
Stufe a legna o pellet
Il primo nodo sciolto dal governo riguarda la definizione di impianto di riscaldamento, perché c’è un data che fa da spartiacque. Il caso concreto parte da questa domanda: cosa si intende per impianto di riscaldamento? Una stufa a legna o a pellet può essere considerata impianto di riscaldamento?
Per impianto termico si intende: «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».
Anche ai fini del superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.
Per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento».
Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW.
Di conseguenza sarà possibile accedere al superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico e che vi sia il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.
Caldaia ed una pompa di calore multisplit
Altro tema di particolare interesse e quello che riguarda un particolare tipologia di caldaia: sono ammissibili al superbonus gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti costituiti da una caldaia ed una pompa di calore multisplit? Palazzo Chigi risponde che, preso atto della definizione di impianto termico, dal partire dal 1° giugno 2014, deve essere munito di un libretto di impianto per la climatizzazione. Pertanto, la sostituzione di un impianto composto da una caldaia e pompe di calore multisplit, che rispetti le condizioni sopra indicate, può essere ammessa al superbonus.
Il nuovo impianto installato, qualora abbia la medesima configurazione di quello sostituito, si connota come impianto ibrido e, in quanto tale, deve rispettare quanto previsto per tali impianti dal decreto interministeriale 6 agosto 2022.
Ecobonus e superbonus
Che cosa succede se in passato si è beneficiato dell’ecobonus e ora, per lo stesso impianto di riscaldamento, si chiedere l’accesso al superbonus per la sostituzione della caldaia?
In assenza di specifiche preclusioni, si legge su sito, si ritiene che sia possibile fruire del superbonus o dell’ecobonus, nel rispetto di ogni limite e condizione previsto dalla normativa agevolativa di riferimento. Resta fermo l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame.