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Bonus 110%, non si applica il maxi sconto se i lavori sono globali sull’edificio

Bonus 110%, non si applica il maxi sconto se i lavori sono globali sull’edificio

Il limite a sfruttare il bonus 110%

Gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici non possono essere coperti da superbonus 110%. Perché, spiega l’Agenzia delle Entrate, questo tipo di interventi devono essere considerati come lavori complessivi a sé stanti. Non sono cioè, lavori trainati dai principali: questa condizione rappresenta, dunque, motivo di esclusione dal maxi sconto fiscale.
La precisazione è stata fornita dal Fisco in risposta a una richiesta di chiarimento presentata da un utente.

La richiesta del contribuente

La spiegazione è stata fornita dalla risposta 43 del 2021 nella quale un cittadino illustra il proprio caso. Nello specifico, spiega che intende effettuare due tipi di interventi:

  • Sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, con conseguente aumento di due classi energetiche;
  • Riqualificazione energetica globale del fabbricato “con interventi sull’involucro dell’edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti), così come definiti dall’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006.

Il contribuente, con la richiesta dell’Agenzia delle Entrate, intende verificare se l’intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato possa essere considerato come intervento trainato.

Secondo l’interpretazione dello stesso contribuente anche questo tipo di interventi rientrerebbero nelle casistiche previste dalla maxi agevolazione fiscale. Ma a contare è la posizione dell’Agenzia delle Entrate a cui si è rivolto.

Superbonus 110%, la riqualificazione globale non è trainata

Di diverso parere il Fisco che nella risposta spiega che sì, gli interventi possono accedere al beneficio fiscale, ma non al superbonus. Possono, cioè, essere coperti soltanto dall’ecobonus tradizionale. Ciò perché gli interventi globali di riqualificazione energetica non sono trainati dai lavori principali.
Sempre secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, vale anche per evitare che il medesimo intervento usufruisca di più agevolazioni.
In premessa, il Fisco spiega che l’opera di riqualificazione energetica può essere ammessa “esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare 19/E dell’8 luglio 2020, secondo cui la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.

Ne consegue che: “Con riferimento al caso di specie, il superbonus non spetta, pertanto, sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della legge n. 296 del 2006, costituendo quest’ ultimo un intervento a sé stante nei termini sopra descritti. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria”.