Bonus 110%, cosa fare se la domanda di cessione del credito viene respinta
Domanda respinta perché oltre i termini
Cosa fare se la domanda di cessione del credito è stata rigettata perchè richiesta dopo la scadenza del 15 aprile 2021? La questione è stata posta da un’utente all’Agenzia delle Entrate sul portale del Fisco aggiungendo: «Posso inserire la detrazione nel 730/2021 e poi chiedere nuovamente la cessione del credito per la parte residua?».
Il quesito fa riferimento nel caso specifico alla cessione del credito d’imposta derivante dalle detrazioni spettanti per l’esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, o per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica e la risposta è affermativa.
In questo caso per le spese effettuate nel 2020 il termine ultimo di consegna delle domande era infatti il 15 aprile scorso, ma come spiegano i tecnici, con la circolare n. 24/2020 l’Agenzia ha confermato che l’opzione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite e, nel caso specifico posto dal quesito spiega: «L’opzione deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile. Pertanto, nel caso indicato nel quesito, il contribuente può scegliere di usufruire della prima rata di detrazione, indicandola nel modello 730/2021, e cedere il credito corrispondente alle restanti rate».
È possibile dunque utilizzare diversamente la prima rata dalle successive. Indispensabile, come ricordato da l’Agenzia delle Entrate resta la data di esecuzione dei lavori: «La richiesta di cessione del credito, compresa quella relativa alle rate non ancora usufruite, può essere effettuata solo se le spese che danno diritto alle detrazioni sono state sostenute negli anni 2020 e 2021».
I documenti da presentare: torna la confusione
Intanto, regna non poca confusione nel confronto fra banche e normative e chiunque si sia trovato a dialogare con le une e con le altre ha potuto verificarlo. In questo caso il decreto Semplificazioni non aiuta, anzi aggiunge altra carne al fuoco. Per capire cosa succede occorre fare un passo indietro. Fino ad ora l’accesso al superbonus prevedeva la consegna di un’asseverazione che convalidasse lo stato di legittimità degli immobili. L’incentivo fiscale è stato strettamente legato a questo tipo di certificazioni di legittimità prodotta da esperti di settore fin dalla sua nascita.
Documentazioni che, oltre a richiedere tempo per completare le verifiche necessarie, caricavano i tecnici di responsabilità, perchè dovevano essere certi che tutte le irregolarità venissero risolte prima di procedere con l’asseverazione. Nei fatti il recente decreto Semplificazione ha portato un alleggerimento su questo aspetto, sollevando in parte le responsabilità degli asseveratori, ma non risolvendo il problema dal punto di vista fiscale e dei conseguenti incentivi associati. Pur se circoscritta alla regolarità delle parti comuni degli immobili, infatti, l’asseverazione ha continuato ad essere un elemento fondamentale per il rapporto con le banche. Ora il decreto Semplificazioni, nei fatti, l’alleggerisce di significato ma crea dubbi nel sistema bancario.
Sulla questione Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Abi, l’associazione bancaria italiana, era già intervenuto lo scorso 13 maggio con un’audizione alla Camera commentando come le norme fossero poco chiare ed eventuali errori potessero dar luogo alla revoca dell’agevolazioni, con possibili conseguenze anche a carico di chi acquisisce il credito di imposta. Il cuore del problema stava nel fatto che le banche avevano sempre avuto a disposizione solo modelli che contemplavano indicazioni anche sullo stato legittimo delle singole unità immobiliari, perciò non dedicati esclusivamente alle parti comuni. Per questi motivi l’Abi aveva chiarito il problema il 26 maggio scorso con una circolare interna che dava indicazioni aggiuntive, ma due giorni dopo, il 28 maggio, il Consiglio dei ministri approvava il dl Semplificazioni, eliminando lo stato legittimo degli immobili ed introducendo una serie di snellimenti procedurali per i lavori agevolati con il superbonus, con la conseguente nascita di nuovi dubbi presso gli uffici bancari per i quali, a questo punto si attende un ulteriore chiarimento e una rettifica dei documenti necessari.