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Bonus facciate e Iva, le nuove regole del Fisco per accedere alla detrazione

Bonus facciate e Iva, le nuove regole del Fisco per accedere alla detrazione

Il risvolto pubblico della strada e il bonus 90%

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto una detrazione fiscale del 90% da applicare alle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, il cosiddetto Bonus facciate. Per poter accedere alla detrazione fiscale del 90%, la norma prevede che siano rispettati 3 requisiti. La prima riguarda l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata, che devono essere ubicati in zona “A” o “B” o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali; la seconda riguarda la percentuale di intonaco su cui intervenire; la terza indica che le facciate devono essere visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico, escludendo le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, infine, che come previsto dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) anche per le spese sostenute nel 2021 i contribuenti possono optare al posto della detrazione diretta per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (sconto in fattura) oppure per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione (cessione del credito).

L’Iva si può detrarre nelle spese superbonus

Nuovo intervento normativo, intanto, anche sulla disciplina per la detrazione dell’Iva nel regime di bonus 110%.

Nel testo del Ddl di conversione del decreto Sostegni arriva una modifica all’art. 119 del decreto Rilancio che conferma l’Iva nell’importo del Superbonus 110%. ll nuovo comma 9-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio, così. ora prevede: «L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente».
In questo modo l’Iva relativa a tutte le spese del Superbonus 110%,rientra nell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.