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Bonus 110%, salta la doppia conformità e stop al maxi sconto per gli alberghi

Bonus 110%, salta la doppia conformità e stop al maxi sconto per gli alberghi

Semplificazioni e tolleranza per gli abusi edilizi

Superbonus più facile per i condomini e proprio per favorire l’efficientamento energetico degli edifici più vetusti sono semplificate le procedure per l’accesso al Superbonus: salta infatti la doppia conformità e basta solo la comunicazione di inizio lavori asseverata, la Cila.

L’accesso alla maxi misura è esteso agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche, finora rimasto sulla carta ma mai reso operativo nei dettagli, tanto che anche in questo caso molti cantieri erano rimasti bloccati.

Salta, invece, l’estensione del superbonus agli alberghi: la misura, che compariva nelle ultime bozze del decreto per il Recovery, è stata stralciata dalla bozza in entrata al Consiglio dei ministri e non dovrebbe trovare posto nella versione finale del provvedimento con le semplificazioni e la governance per il Piano di ripresa e resilienza. Una misura, quella relativa alla maxi detrazione per gli alberghi troppo costosa, almeno in questa fase. E quindi rinviata – così si è appreso da fonti del governo – a un momento successivo.
Arriva invece una estensione a case di cura, ospedali, poliambulatori ma anche collegi, ospizi e caserme.

Tutto queste novità sono state inserite nel nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, l’altro ieri, in particolare si tratta di disposizioni raccolte nell’articolo 34 del nuovo testo di legge, e che va a sostituire una serie di disposizioni dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020, il famoso decreto dello scorso luglio che ha introdotto per la prima volta la maxi agevolazione fiscale.

Prima importante novità, quindi: per il Superbonus al 110%, per il quale finora sono stati spesi «2 miliardi su 18», arriva l’accesso attraverso la Cila, «come semplice manutenzione straordinaria». Esattamente come è previsto per tutti gli altri ecobonus (dal 50% al 65%) è in particolare per l’ultima detrazione al 90% conosciuta come «bonus facciate».

Questa disposizione significa, nella pratica, che per gli immobili la cui costruzione si può certificare sia stata completata dopo il 1° settembre 1967 «dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione». Questo dettato di legge, quindi dispone che siano esclusi dal beneficio della semplificazione le irregolarità e gli abusi totali, proprio perché sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l’assenza di un titolo abilitativo originario.

Per tutti gli immobili terminati prima del 1967, il nuovo decreto prevede che «è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967». La disposizione va oltre quindi l’obbligo, finora previsto per poter usufruire del maxi sconto del 110%, di provvedere alla «doppia conformità». Il testo del decreto legge, infatti specifica letteralmente che «la presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Ma ci sono altre novità: il decreto introduce un «silenzio assenso vero per tutte le pratiche» e «tempi più brevi per i contratti pubblici», oltre alla Soprintendenza unica.

È stato uno dei capitoli in bilico fino alla fine, accanto al contestato pacchetto sugli appalti, tanto in bilico che alla fine è saltato: la misura degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni green e antisismiche degli edifici è stato presentato e poi ritirato.
Le regole per l’accesso finora hanno rallentato la richiesta dello sconto fiscale (2 miliardi su 18 stanziati) e una semplificazione era attesa da proprietari e professionisti. Per fare partire i lavori basterà quindi la comunicazione di inizio lavori (Cila), come per le ristrutturazioni straordinarie, e non servirà più la doppia conformità.

Altra novità, l’accesso alla misura del 110% è esteso agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche.