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Bonus 110%, l’acquisto di casa da imprese va sempre asseverato

Bonus 110%, l’acquisto di casa da imprese va sempre asseverato

Le risposte del Fisco: vincolo per le imprese edili

Nessun computo metrico estimativo dei lavori e niente dichiarazione della congruità dei costi. Stiamo parlando del Sismabonus Acquisti su cui è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate in risposta a una serie di domande poste da un’impresa di costruzioni e ristrutturazioni.

L’Agenzia delle Entrate in particolare ricorda che ai fini della detrazione è necessario che l’efficacia degli interventi, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. Da parte sua invece la Commissione Consultiva per il Monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle Linee Guida ad esso allegate, in un recente parere ha precisato che nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di un’impresa “non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non deve essere compilata la sezione del modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la congruità della spesa sulla base del costo complessivo dell’intervento”.

Il costo dell’intervento

Questo perché la detrazione in questione è commisurata al prezzo di acquisto dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e quindi non ha relazione col “costo complessivo dell’intervento” richiesto nel predetto modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti. È utile ricordare che il Sismabonus Acquisto è una detrazione introdotta dal 2017 per l’acquisto di case antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico”. Inizialmente il decreto legge 50/2017 aveva introdotto questa agevolazione solo per le case ubicate in zone a rischio sismico 1, poi il decreto legge n. 34/2019 ha ampliato la platea di beneficiari estendendo la detrazione anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Ora il Decreto Rilancio ha previsto l’applicazione del Superbonus 110% anche al Sisma Bonus acquisto. Al momento dunque la normativa sul Sismabonus è stata assorbita da quella sul Superbonus, quindi l’aliquota della detrazione Superbonus Acquisto è stata elevata in modo generalizzato al 110%.

La maxi detrazione è riservata agli acquirenti di nuove unità immobiliari edificate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, anche con variazione volumetrica, e cedute entro 18 mesi dalla fine lavori dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che ha realizzato gli interventi. Attenzione che le unità immobiliari devono essere edificate al posto di fabbricati demoliti, ma soprattutto ricostruite con lo scopo di ridurne il rischio sismico.

La detrazione della caparra

Per poter beneficiare del Sismabonus Acquisti nella misura potenziata al 110% è fondamentale che l’atto di acquisto, relativo all’edificio demolito e ricostruito per ridurne i rischi sismici, venga stipulato entro il periodo di validità dell’agevolazione. Dunque l’aliquota al 110% si applica «per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, termine di validità del Superbonus. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo». La detrazione fiscale spetta all’acquirente solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori verranno terminati.

Una precisazione utile in caso, ad esempio, di acquisto su carta. Si può detrarre anche la caparra versata, a patto che il preliminare di vendita sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e siano ultimati i lavori riguardanti l’intero edificio, mentre non è necessario che tutte le unità immobiliari presenti nel fabbricato ricostruito siano cedute o assegnate.

Anche l’acquisto di case antisismiche può usufruire dello sconto in fattura all’impresa o della cessione del credito. L’impresa non è obbligata ad accettare la richiesta del cliente.