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Bonus 110%, gli abusi fermano gli sconti sui lavori trainati

Bonus 110%, gli abusi fermano gli sconti sui lavori trainati

Le irregolarità bloccano il bonus 110%

Il sospetto di difformità edili e il rischio di incontrarsi, o scontrarsi, con irregolarità quando non si tratta di veri e propri abusi edilizi, non sta facendo dormire non solo proprietari di abitazioni intenzionati a sfruttare il superbonus 110%. Ma sta rovinando le notti anche a professionisti e tecnici chiamati a predisporre il documento di conformità sulla base del quale dare il via ai lavori. Un errore di questo “visto” potrebbe costare caro sia al professionista, sia ai proprietari.

Così, visto il continuo sollecitare delle risposte e di chiarimenti, l’Agenza delle Entrate è tornata sul tema e nella sua nuova audizione alle Camere, ha ribadito quanto già il decreto Rilancio aveva molto dettagliatamente fissato nel suo ormai famoso articolo 119: “Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.

Una conferma, di fatto, di quanto l’Agenzia aveva già sottolineato in precedenza e che sostanzialmente ribadisce come le dichiarazioni di conformità urbanistica-edilizia e gli accertamenti dello sportello unico per l’edilizia dovranno riferirsi esclusivamente alle parti comuni degli edifici coinvolti dagli interventi. Non solo: la pronuncia del Fisco ha ulteriormente sottolineato come questa interpretazione si debba riferire esclusivamente agli interventi trainanti. Interpretazione contraria invece per l’altra tipologia di lavori, i cosiddetti trainati o minori, per i quali il Fisco ha ribadito che per questi interventi trainati gli abusi edili riscontrati impediscono la possibilità di fruire del superbonus.

Un’ulteriore conferma di questa interpretazione è stata confermata anche nel documento consegnato dall’Agenzia delle Entrate durante l’ultima audizione in commissione di Vigilanza sull’Anagrafe tributaria del Senato, i cui il tema degli abusi è stato ulteriormente riproposto per una nuova interpretazione.

La domanda è stata molto chiara: “Come vanno considerate le non conformità urbanistiche dell’immobile, per le quali occorrerebbe introdurre un meccanismo di sanatoria immediata per le parziali difformità non generate dalla volontà del proprietario?”.

L’Agenzia delle Entrate ha così ricordato che l’art. 49 del Testo Unico Edilizia e il nuovo comma 13-ter, entrambi inserito all’interno dell’art. 119 del decreto Rilancio, sottolineando che nel caso di superbonus riferito alle parti comuni, le asseverazioni dei tecnici e i controlli si dovranno riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici coinvolti dai lavori che beneficiano della maxi detrazione.

Ma c’è ancora un passaggio da sottolineare nell’esame degli abusi edilizia: la sollecitazione del Fisco è rivolta soprattutto ai tecnici professionisti verso i quali “raccomanda” molta attenzione nella valutare gli interventi che possono rientrare nei lavori ammessi alla maxi detrazione: eventuali abusi non cancellano la possibilità di sfruttare l’agevolazione sugli interventi trainanti per le parti comuni. Ma saranno gli abusi riscontrati all’interno di ogni abitazione o unità immobiliare a pregiudicare la fruizione dell’agevolazione sugli interventi trainati effettuati all’interno della stessa casa.

Questi abusi presenti all’interno delle singole abitazioni, ma che coinvolgono le parti comuni pregiudicano la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali previste dagli ecobonus. Questo significa, alla fine, che ogni intervento edilizio, di ristrutturazione o di riqualificazione energetica dell’immobile, e che danno diritto alla fruizione di una detrazione fiscale, deve sempre affidarsi ad un tecnico abilitato proprio perché è a lui che fa riferimento il documento più importante, il visto di conformità, unico atto che certifica l’accesso alle detrazioni fiscali.