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Bonus 110%, per gli edifici pericolanti solo lo sconto del sismabonus

Bonus 110%, per gli edifici pericolanti solo lo sconto del sismabonus

Un edificio composto da due immobili collabenti, immobile a rischio perché ormai ridotto a fabbricato rudere e a rischio crollo, privo di impianto di riscaldamento, può beneficiare del superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico ma non per quelli energetici.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta 121 del 22 febbraio scorso.

Il caso sottoposto all’Agenzia è quello di un fabbricato pericolante composto di due unità collabenti classificate F/2, da demolire e trasformare in 6 nuove unità. Al termine dei lavori l’immobile diverrà edificio residenziale. L’Agenzia conferma che l’intervento può beneficiare del superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico ma non per quelli di efficientamento energetico essendo il fabbricato dotato solo di corrente elettrica ma privo di impianto di riscaldamento, delle reti di gas, dell’acqua potabile e della fognatura pubblica.

La risposta precisa che si potrà fruire del superbonus al 110% per i lavori di demolizione e ricostruzione a patto che: al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze); gli interventi siano inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia, come indicato nell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001) e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo; vengano effettuati interventi antisismici ammessi al superbonus su immobili esistenti, iscritti nel catasto fabbricati, nel rispetto di ogni condizione e adempimento richiesti (aspetti non verificabili in sede di interpello).

Inoltre, l’Agenzia chiarisce che la spesa massima ammissibile è di 96mila euro moltiplicato per il numero di 2 unità collabenti F/2, così come indicati all’inizio dei lavori e non risultanti alla fine dei lavori.
Non sono ammesse al superbonus le spese di efficientamento energetico perché le unità collabenti che costituiscono il complesso immobiliare oggetto dell’intervento sono prive degli impianti richiesti dalla normativa. Si potrà beneficiare del Superbonus per i lavori antisismici sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi o, nel caso in cui al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022.