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Bonus 110%, il General contractor non rientra fra le spese detraibili

Bonus 110%, il General contractor non rientra fra le spese detraibili

Il limite alle spese sostenute

Hanno fatto molto discutere le recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% e i General Contractor, con le quali si è esclusa la possibilità di portare in detrazione i costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento.

Con l’art. 121 del Decreto Rilancio, infatti, per gli anni 2020, 2021 e 2022 per il Superbonus e per gli anni 2020 e 2021 per tutte le altre detrazioni fiscali, i contribuenti possono scegliere di portare in detrazione diretta le spese sostenute oppure optare: per lo sconto in fattura fino ad un importo massimo delle spese sostenute operato dai fornitori, con possibilità per questi ultimi di recuperarlo sotto forma di credito d’imposta oppure cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Mentre nel primo caso il contribuente si rapporterà direttamente con i fornitori potendo ottenere “solo” uno sconto pari al costo da sostenere o della percentuale prevista dalla detrazione in questione, nel secondo caso è possibile “rivendere” il credito maturato attraverso, ad esempio, i vari marketplace, che nel frattempo sono nati e consentono di vendere e acquistare crediti, le banche, le assicurazioni o Poste Italiane.

Ma quali sono le spese deducibili? A seguito degli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, il proprietario avrà un immobile più efficiente, strutturalmente più resistente e che nel complesso avrà incrementato il suo valore con forbici spesso molto ampie in funzione della situazione di partenza.

A questo punto si pone il problema delle spese ammissibili alla detrazione fiscale. L’art. 5 del Decreto MiSE 6 agosto 2020 definisce puntualmente le spese per le quali spetta l’agevolazione fiscale che, come precisato più volte dall’Agenzia delle Entrate, sono quelle direttamente riconducibili agli interventi realizzati. Non sono deducibili le spese dell’amministratore di condominio e quelle del General Contractor per il coordinamento delle diverse figure o per lo sconto in fattura.