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Cessione del credito, come funziona con le banche

Cessione del credito, come funziona con le banche

Recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Questi gli interventi per cui le relative spese consentono di usufruire delle detrazioni fiscali dalle imposte sui redditi sotto forma di credito di imposta. Credito che può essere ceduto a soggetti terzi, dal bonus 110%, possibilità estesa anche alle banche, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari come le società assicurative. Una norma quest’ultima prevista infatti in via eccezionale, in quanto deroga alle regole generali in materia di cessione dei crediti maturati con le versione dei precedenti bonus o ecobonus.
Attenzione però, il fatto che ci sia questa possibilità non significa che la banca sia interessata o sia obbligata ad accettare la proposta di cessione del credito. Si tratta, al momento, infatti, di una opportunità in più lasciata al contribuente che può proporre questa soluzione, ma resta sempre un libero accordo tra contribuente e le altre parti interessate, impresa o banca.

Resta comunque il fatto che il mondo del credito si è già dimostrato interessato a questa nuova opportunità, e molti istituti bancari hanno già messo a punto prodotti finanziari in grado di soddisfare queste nuove esigenze finanziarie di famiglie e di piccoli investitori, consapevoli che comunque si tratta di un importante segnale e aiuto per la ripartenza di un settore importante per la nostra economia.

L’arrivo di un portale digitale

Va anche detto che in attesa delle regole finali e le disposizioni attuative da parte delll’Agenzia delle Entrate, e del portale informatico che regolamenterà questo meccanismo e che consentirà la corretta gestione della cessione del credito d’imposta, l’articolo 121 del decreto Rilancio (attualmente in fase di conversione in legge), ha subìto alcune importanti modifiche da parte della  commissione Bilancio alla Camera.

Dunque benché le nuove detrazioni fiscali del 110% siano già operative per le spese sostenute dall’1 luglio 2020, il settore è fermo in attesa della legge definitiva di conversione, che dovrebbe arrivare entro il 18 luglio 2020, ma soprattutto dei provvedimenti attuativi che regoleranno le due opzioni, quella appunto della “cessione del credito” e quella dello  “sconto in fattura”. Da sottolineare che le due opzioni, “sconto in fattura” e “cessione del credito”, non devono essere confuse in quanto sono due modalità con caratteristiche ben differenti. Le modifiche apportate alle modalità attuative relative all’esercizio della “cessione del credito”, così come quello dello “sconto in fattura”, riguardano il fatto che le due opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi previsti che accedono al superbonus 110% gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Il professionista di riferimento

Per esercitare l’opzione relativa alla cessione ci si può avvalere anche di un intermediario abilitato (si tratta dei professionisti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica, tra i quali certamente rientrano gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro).
Non ultimo, per l’utilizzo dei crediti ceduti viene eliminato il limite alle compensazioni in caso di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro. Assolutamente da sapere poi che, ai fini dell’opzione per la cessione, ma anche per lo sconto, è necessaria la relazione di un tecnico abilitato che dovrà asseverare, affermare con certezza, che sono stati rispettati i requisiti minimi richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’Enea, mentre un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, dovrà stabilire le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

Dubbi, domande? Ecco le risposte ai nostri lettori

Ecco, le prime risposte dei nostri esperti ai nostri lettori sul tema “ecobonus casa”: per ogni dubbio, chiarimento o richiesta basta compilare questa scheda al nostro sportello BonusCasa.