Ecco cosa fare adesso per prepararsi al bonus 110%
Relazione tecnica, asseverazione, attestato di prestazione energetica. Sono questi i documenti da presentare per usufruire del superbonus 110% prima dell’inizio dei lavori.
Documenti ai quali si può già mettere testa dal momento che, non solo ormai il Superbonus è legge, ma in bozza si stanno delineando le regole applicative. A partire infatti dall’entrata in vigore della legge, sono scattati i termini per l’approvazione dei provvedimenti e dei decreti attuativi, molto attesi dai contribuenti e dagli operatori del settore. Le norme attuative che devono arrivare entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge finale, e che sono il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito, il decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni e il decreto del ministero dello Sviluppo economico (Mise) con le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’Enea.
Vediamo dunque cosa fare prima di iniziare i lavori. Relazione tecnica: sarà necessario presentare al Comune, contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori o alla richiesta del titolo abilitativo, la relazione tecnica prevista dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 192/2005. Si tratta di una relazione attestante che il progetto è conforme alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici.
Questo adempimento non sarà richiesto in caso di installazione di una pompa di calore di potenza termica fino a 15 kW e di sostituzione di un generatore di calore a bassa efficienza. Asseverazione: un tecnico abilitato deve attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti e la congruità delle spese da sostenere. Attestato di prestazione energetica (Ape): prima dei lavori è necessario acquisire un attestato che fotografi la situazione di partenza dell’edificio.
Secondo una prima versione del decreto, l’Ape potrà essere rilasciato da un tecnico abilitato o dal direttore dei lavori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Al momento in bozza si legge che gli Ape redatti per edifici con più unità immobiliari saranno chiamati “convenzionali”. Dovranno essere predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando solo i servizi presenti nella situazione ante-intervento. Gli indici di prestazione energetica si calcoleranno a partire dagli indici delle singole unità immobiliari.
L’indice di prestazione energetica dell’intero edificio sarà determinato calcolando la somma dei prodotti degli indici delle singole unità immobiliare per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio. Per gli interventi sugli impianti, se previsto, sarà anche necessario acquisire la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.
Cappotto, caldaie e norme antisisma: le regole portanti.
La nuova legge, intanto, ha riscritto, in parte almeno, l’elenco dei lavori che possono ottenere l’agevolazione. Ecco in sintesi gli interventi ammessi al superbonus:
1 - isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico). Il tetto di spesa varia in funzione della tipologia dell’edificio. Così, è stato fissato a 50mila euro per gli edifici unifamiliari. Mentre per i condomini è a 40mila euro per gli edifici fino da due a 8 unità; e a 30mila euro per quelli che comprendono più di otto unità;
2 - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Il tetto di spesa è fissato a 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità e a 15mila euro nei condomìni più grandi;
3 - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Il tetto di spesa è fissato a 30.000 euro;
4 - messa in sicurezza antisismica in zona sismica 1, 2 e 3.
Superbonus 110%, chi sono i beneficiari
I beneficiari della detrazione maggiorata sono:
- i condomìni;
- le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), solo per lavori sugli spogliatoi.
Si può ottenere il superbonus su due unità immobiliari (una delle due può essere la seconda abitazione), oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Restano ancora escluse le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Cessione del credito e sconto in fattura
Resta per le famiglie questa opportunità che può rendere praticamente nullo il costo degli interventi edilizi. Anche su questo capitolo alcune piccole novità. Primo dato: va ribadito che i proprietari di immobili che realizzano i lavori secondo il regime di superbonus possono essere loro, per primi, a usufruire direttamente della detrazione maggiorata del 110%. In questo caso il credito d’imposta maturato e a compensazione del proprio debito Irpef, viene rimborsato in 5 rate annuali di pari importo.
Finora questa stessa opzione, nel caso degli altri tradizionali eco-bonus, poteva essere usufruita solo nel caso del sismabonus.
Ma si aprono anche altre due opzioni.
La prima: il credito di imposta maturato e corrispondente alla detrazione da portare in compensazione con la propria Irpef, può invece essere ceduto ad altri soggetti. Fra questi, oltre alle imprese che svolgono i lavori, ora possono essere ceduti anche alle banche.
Alternativa a questa opzione è, invece, la richiesta dello sconto in fattura. Il nuovo sistema – peraltro già collaudato con altri ecobonus – prevede che colui che realizza i lavori può ottenere uno sconto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, ma che viene anticipato dall’impresa che esegue i lavori. Sarà poi, a sua volta, l’impresa, a recuperare l’importo anticipato sotto forma di credito di imposta. Diversamente, la stessa azienda potrà cedere a sua volta lo stesso credito ad altri soggetti, per esempio una banca.
Per entrambe queste due ultime opzioni - cessione del credito e lo sconto in fattura - il proprietario dell’immobile che effettua i lavori prima dovrà farsi rilasciare da un Caf o da un commercialista un visto di conformità che documenti i requisiti che danno diritto alla detrazione fiscale.
Dubbi, domande? Ecco le risposte ai nostri lettori
Ecco le prime risposte dei nostri esperti ai nostri lettori sul tema “ecobonus casa”: per ogni dubbio, chiarimento o richiesta basta compilare questa scheda al nostro sportello BonusCasa