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Bonus 110%, tutte le regole definitive per sfruttare il maxi sconto

Bonus 110%, tutte le regole definitive per sfruttare il maxi sconto

Il quadro diventa definitivo

Ecobonus 110%, il quadro normativo e degli adempimenti necessari è praticamente completo. Tutti i più importanti decreti di attuazione della maxi detrazione fiscale del 110%, introdotta con il decreto Rilancio, sono stati approvati in quest’ultima settimana: sia i provvedimenti attuativi del Mise, il ministero dello Sviluppo economico – costi massimi, requisiti tecnici e modelli per l’asseverazione dei lavori -, sia la circolare dell’Agenzia delle Entrate relativa alle modalità di applicazione delle alternative al credito d’imposta, e cioè la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Facciamo quindi il punto del nuovo quadro normativo, vediamo che cosa è cambiato rispetto alla versione originaria della misura fiscale e che cosa si può fare subito.

Primo punto fermo: la detrazione fiscale al 110% resta recuperabile in 5 rate annuali di pari importo per specifici e ben identificati interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta in particolare di questi interventi: riqualificazione energetica (isolamento, riscaldamento, approvvigionamento di energia ecc.); adeguamento antisismico degli edifici; installazione degli impianti fotovoltaici; installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Sono stati poi confermati la cessione del credito e lo sconto in fattura, i due strumenti che offrono l’importante possibilità di beneficiare dell’agevolazione garantendo gli stessi lavori a costo zero.

I requisiti per il superbonus 110%

Il maxi credito del 110% è previsto solo se viene effettuato almeno uno degli interventi “trainanti”. In relazione a questi lavori, quindi, l’aliquota oggi prevista al 65% sale al 110% e questo salto vale anche per tutti gli altri lavori che vengono realizzati contestualmente a quelli trainanti, anche se con sconto fiscali inferiori.

Unica condizione: i lavori devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari o, dove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da attestare con l’Ape, l’attestato di prestazione energetica.

Chi sono i beneficiari dell’ecobonus 2020

Si può ricorrere al maxi sconto nel caso di lavori che interessino immobili che non siano di tipo signorile, ville di lusso, castelli, palazzi di eminenti pregi storici e artistici. Fra i soggetti rientrano le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; i condomìni e, novità dell’ultima ora prevista dal decreto, in questo caso le unità immobiliari possono essere destinate anche ad uffici e negozi e i beneficiari possono risultare, indirettamente, anche imprese o professionisti.

Confermati anche gli istituti autonomi case popolari (Iacp) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il primo intervento trainante: l’isolamento termico o cappotto

È il primo lavoro che rientra fra gli interventi trainanti: il cappotto o l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (muri perimetrali, terrazze e balconi, tetti) che interessano l’involucro dell’edificio, ma con un’incidenza che deve essere superiore al 25% della superficie complessiva dell’abitazione esterna.

Lo sconto può essere utilizzato da tutti gli edifici o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano cioè di uno o più accessi autonomi dall’esterno (condomini o villette a schiera).

La detrazione fiscale è calcolata sull’ammontare complessivo delle spese non superiori a:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente;
40.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici da 2-8 unità immobiliari;
30.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ma con oltre 8 unità immobiliari.

I materiali isolanti utilizzati nell’intervento devono rispettare i criteri ambientali già fissati in precedenza con un decreto del ministro dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017.

Interventi trainanti: impianti di riscaldamento centralizzati

Il primo dato da specificare è che questo intervento rientra fra i trainanti solo se si provvede a una sostituzione, non a una nuova installazione. Rientrano quindi tra questi interventi anche anche quelli fatti sulle parti comuni degli edifici condominiali per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale  con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Il decreto Rilancio – confermato poi dai provvedimenti attuativi - prevede che siano detraibili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Novità invece sui tetti di spesa massima. I nuovi limiti sono:
20.000 euro moltiplicati per ogni unità immobiliare che compone l’edificio per gli edifici fino da 2 a 8 unità immobiliari;
15.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.

Interventi trainanti: sostituzione di impianti di riscaldamento unifamiliari

Questo intervento rientra nell’agevolazione del 110% solo se si tratta di interventi realizzati su edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti (villette e villette a schiera) e se vanno a sostituire impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Il tetto massimo di spesa in questo caso è stato fissato a 30.000 euro per al massimo 2 unità immobiliari.

Anche in questo caso la detrazione è ammessa anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

Tutti gli altri lavori: l’ecobonus 110% sugli interventi non trainanti

Il beneficio del 110% può essere esteso a tutta una serie di lavori edilizi solo nel caso in cui si effettui uno degli interventi trainanti, o uno degli interventi che danno diritto al sismabonus. Questo perché l’ecobonus 110% si applica anche ad altri interventi di efficienza energetica elencati dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei relativi limiti di spesa previsti. Fra questi emergono la sostituzione di infissi; schermature solari; sistemi di termoregolazione evoluti; installazione di micro-cogeneratori in sostituzioni di impianti esistenti con un risparmio di energia primaria; installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; installazione di impianti solari fotovoltaici, in caso di cessione dell’energia in esubero a favore del Gse.

Per gli interventi non trainanti la detrazione fiscale viene spalmata in 10 anni.

Un’eccezione: la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica quando sono effettuati su immobili sottoposti a particolari vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, che vietino l’esecuzione di uno degli interventi trainanti.

Tutte le spese detraibili in ambito sconto 110%

Sono diverse le spese che rientrano nella possibilità di detrazione fiscale: fra queste sono state fatte rientrare quelle sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi. In queste sono comprese: la redazione, le asseverazioni e l’attestato di prestazione energetica; le spese sostenute sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.

Le alternative al credito fiscale: sconto in fattura o cessione del credito

I modi in cui il superbonus può essere fruito sono diversi e la scelta dipende dalla situazione fiscale e finanziaria del contribuente.
La prima, semplicemente come detrazione fiscale dalla propria Irpef pari al 110% e può essere recuperata in 5 anni;

Una seconda via è quella dello sconto immediato sull’importo dovuto all’impresa per i lavori effettuati fino all’importo massimo pari al corrispettivo stesso (il 100% del costo), importo anticipato dal fornitore o impresa che ha effettuato l’intervento: a sua volta il fornitore potrà poi recuperarlo come credito d’imposta oppure cederlo ad altri, incluse banche o operatori finanziari. Ultima opportunità è la cessione del credito d’imposta maturato sui lavori, credito da cedere a terzi, compresi intermediari finanziari e banche. L’Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato le istruzioni su modalità e regole per poter applicare questa opportunità.

Documentazione e adempimenti: tutto quello che va presentato

Se si ha intenzione di sfruttare il superbonus del 110% occorre anche documentare la scelta fatta e i lavori eseguiti.
Per questo – e per ottenere alla fine la maxi agevolazione fiscale, è necessario compilare, predisporre e inviare tutto in via telematica questi documenti: il visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni (commercialista, consulente del lavoro, perito, direttore di Caf) che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta; l’asseverazione degli interventi rilasciata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici minimi, previsti dagli specifici decreti attuativi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati come previsto dal comma 13; comunicare i dati in via telematica all’Enea e trasmettere una copia dell’asseverazione con modalità e procedura stabilite dal decreto Mise appena pubblicato.