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Bonus 110% riconosciuto sul recupero di edifici non residenziali

Bonus 110% riconosciuto sul recupero di edifici non residenziali

Superbonus, riconosciuto anche per gli immobili non residenziali

È possibile accedere alle detrazioni fiscali previste dal superbonus anche nel caso di immobili non residenziali. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate che, ancora una volta, fornendo risposta a un’istanza presentata da un contribuente, fornisce un ulteriore tassello per comprendere l’ampia normativa che disciplina la maxi detrazione fiscale del 110%.

Nello stesso documento il Fisco entra nel merito anche di altre tematiche, come la cumulabilità delle agevolazioni e il Sal, lo stato di avanzamento lavori, percorso importante per poter fruire anche della cessione del credito o dello sconto in fattura..

L’istanza presentata dal contribuente

Il parare del Fisco arriva in risposta alla domanda presentata da un contribuente: nel documento, il 538/2020, presenta il caso specifico. È comproprietario con il coniuge di una unità immobiliare, attualmente accatastata in categoria C/2. L’edificio costituisce l’ultima porzione non ancora recuperata, adibita in passato a stalla/ricovero attrezzi agricoli e fienile, di una cascina a corte. Su tale immobile, spiega il contribuente, intende effettuare entro la fine del 2021, lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.

Fa presente che circa l’applicabilità del sismabonus per i lavori ha già depositato domanda all’Agenzia delle Entrate che ha dato parere positivo. Inoltre, in vista dell’avvio dei lavori ha richiesto il permesso di costruire per la «Ristrutturazione con cambio d’uso ai fini abitativi e miglioramento della ha presentato l’Asseverazione effettuata dal professionista abilitato a cui è stata commissionata la progettazione strutturale, da cui risulta che a seguito dell’intervento progettato deriva una riduzione del rischio sismico dell’edificio di almeno due classi».

Il dubbio che resta al contribuente è se «può beneficiare del superbonus per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico dell’edificio C/2 con cambio di destinazione dello stesso in residenziale e se, per i lavori sulla facciata costituita da un muro antico in pietra, è possibile beneficiare del bonus facciate, anche se gli stessi non sono influenti dal punto di vista termico»

Inoltre, chiede «quali sono i prezzi di riferimento per l’attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi che i professionisti incaricati devono attestare ad ogni stato di avanzamento lavori (Sal), e come calcolare la percentuale del 30% dei predetti Sal».

Il parere dell’agenzia

L’ente aveva già affrontato un caso simile nella circolare 19/E/2020: nella fattispecie, si trattava di un fienile e del cambio d’uso da agricolo ad abitativo. Nella circolare, l’Agenzia spiega che la condizione per accedere alla detrazione è che dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori sia evidenziato che l’intervento comporterà il cambio di destinazione d’uso. Ciò vale, dunque, anche per gli interventi antisismici purché il cambio di destinazione d’uso sia verso una categoria catastale ammessa al beneficio e che risulti dai permessi.

Cumulabilità e sconto in fattura

La risposta 538/2020 affronta anche un altro tema: la cumulabilità e la sovrapposizione delle detrazioni fiscali, in riferimento all’intenzione del contribuente di effettuare lavori antisismici e il rifacimento della facciata. Il Fisco specifica che potrà accedere alle agevolazioni previste per interventi di riqualificazione energetica oppure di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spettano l’ecobonus del 65% e il bonus ristrutturazioni del 50%, ma non a entrambe.

E aggiunge: «Qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse agevolazioni, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati». Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, «occorre che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione».

Nel caso specifico, il superbonus si applica nel limite di 96mila euro anche alle spese sostenute per interventi edilizi necessari al completamento dell’intervento, come quelli sulla facciata. Se, però, gli interventi sulla facciata sono autonomi, e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico, il contribuente potrà ottenere il bonus facciate, con detrazione del 90% sulle spese sostenute..

Infine, rispetto al calcolo dei Sal e allo sconto in fattura, chiarisce che per il calcolo del 30% è necessario riferirsi all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.