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Bonus 110%, per i condomini salta la scadenza di giugno, proroga a fine 2022

Bonus 110%, per i condomini salta la scadenza di giugno, proroga a fine 2022

Nuove scadenze in attesa della proroga al 2023

Cambino i termini e le scadenze per ultimare i lavori. E la grande novità riguarda proprio i condomini. Ma anche i piccoli proprietari di immobili: le persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari che al 30 giugno 2022 hanno realizzato almeno il 60% dell’intervento, potranno terminare i lavori entro la fine del 2022 e fruire senza altra condizione se non quella di aver terminato gli interventi per poter usufruire il superbonus 110%. I condomìni potranno quindi utilizzare il superbonus per tutto il 2022.

La novità è stata introdotta xcon un ultimo decreto legge, il n. 59 del 6 maggio 2021 «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» approvato il 29 aprile dal Consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio scorso e quindi già in vigore.

In particolare, quindi, proroga anche per gli edifici di proprietari unici da 2 a 4 unità fino da giugno a dicembre 2022. Il DL 59/2021 prevede infatti che, per gli interventi effettuati dalle persone fisiche per le quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. La normativa precedente fissava la scadenza al 30 giugno 2022 senza possibilità di andare oltre, anche con lavori quasi completati.

Ma la stessa facilitazione, la cancellazione del termine del 30 giugno 2022, e che dà accesso al superbonus è stata estesa anche ai condomìni, per i quali il nuovo termine è fino al 31 dicembre 2022.
I condomìni infatti potranno usufruire del bonus del 110% fino alla fine del 2022 senza le condizioni oggi vigenti: ad oggi, infatti, è previsto che, per beneficiare del superbonus fino al 31 dicembre 2022, i lavori in condominio debbano essere realizzati per almeno il 60% al 30 giugno 2022. Il DL dispone la proroga al 31 dicembre 2022 senza condizioni.

Intanto, ulteriore precisazione su l’utilizzo combinato del Superbonus e delle agevolazioni concesse per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma del 2016/2017, dopo che ha sollevato numerosi dubbi in questo primo anno di applicazione del Decreto Legge n. 34/2020. Per questo motivo e al fine di rendere più semplice l’accesso combinato alle due agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate e il Commissario straordinario alla ricostruzione hanno messo a punto una guida operativa che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati.

La guida risponde a diverse esigenze: coordinare gli strumenti del Superbonus e del contributo, rendendo più efficace l’utilizzo delle risorse pubbliche stanziate; semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese; massimizzare i benefici per i cittadini; ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti dal punto di vista ambientale. Il sisma 2016/2017 ha reso inagibili circa 80mila edifici: le domande di contributo presentate sono 20 mila, quelle già approvate 9mila, con metà degli interventi già chiusa e circa 4.500 cantieri in fase di lavorazione.

La platea dei possibili beneficiari è dunque molto elevata. Il progetto di ricostruzione finanziato dal contributo e che si avvale del Superbonus per le quote in accollo ai proprietari può essere presentato come un unico progetto, corredato da un unico computo metrico. In questo caso la detrazione fiscale può essere riconosciuta anche sulle spese complementari e non necessariamente per quelle relative agli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”, previsti nella disciplina generale sul Superbonus, purché gli stessi siano realizzati con il contributo di ricostruzione.

Il Superbonus è accessibile anche nel caso in cui i lavori siano già in corso d’opera. In tal caso, le asseverazioni necessarie, normalmente richieste prima dell’avvio dei lavori, devono essere presentate in sede di variante progettuale o come documentazione integrativa nel corso dei lavori. La guida, infine, si sofferma sul Superbonus rafforzato che può essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione. Nel caso in cui i proprietari rinuncino al contributo, i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni Superbonus aumentano del 50%.