Superbonus 110%, nuove regole per i lavori dopo il 6 ottobre
Al via i cantieri per il bonus 110%
I cantieri edili legati al maxibonus 110% posso aprire. Accompagnati da un esplicito invito del ministro Fracaro che sul proprio profilo Facebook ha augurato a tutti un «Superbonus a tutti».
Esternazioni social a parte, sono di fatto operative, infatti, le regole per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e al bonus facciate. E il via ai cantieri serve quanto meno per consentire ai privati di “prenotare” l’agevolazione fiscale, visto che dopo la pubblicazione e quindi l’entrata in vigore dei due decreti su asseverazioni e requisiti tecnici, è possibile predisporre in forma sostanzialmente certa e corretta tutti i documenti richiesti e le modalità del loro invio all’Agenzia dell’Entrate e all’Enea.
Quindi, si può partire. L’importante adesso è mantenere l’attenzione su una serie di precisazioni indispensabili per la corretta impostazione delle pratiche. Anche perché se è vero che i due decreti stabiliscono i requisiti necessari per ottenere il maxisconto del 110%, queste regole sono decisive anche per accedere a tutti gli altri ecobonuspiù “storici”, dal 50 al 65-75%, compreso quello al momento forse più richiesto, che è il bonus facciate del 90%.
Le precisazione del ministero: quando si applicano le regole
Intanto, due precisazioni appena pubblicate dal Mise.
La prima, specificata nelle disposizioni finali del decreto ministeriale sui requisiti tecnici: ogni tipo di lavoro che sia stato effettuato dopo il 6 ottobre, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore dei decreti su asseverazioni e requisiti tecnici, devono obbligatoriamente rispettare i nuovi criteri ed essere quindi conformi alle norme dei decreti sia per quanto riguarda i requisiti tecnici sia per i massimali di spesa.
Ulteriore specificazione: i documenti predisposti, termine confermato, devono essere trasmessi all’Enea a partire dal 15 ottobre. Il portale dell’Enea, fino a poco fa ancora inaccessibile, è ora disponibile e aperto ed è quindi possibile accedervi per le nuove pratiche. Il rispetto di tutte queste regole è decisivo per ottenere l’agevolazione non solo del 110%, ma anche per gli altri ecobonus e il bonus facciate.
Si apre, a questo punto, la situazione relativi ai requisiti tecnici per tutti quei lavori iniziati prima o a cavallo fra vecchie e nuove regole. In questi casi, quindi, precedenti al decreto del 6 ottobre, si applica in generale il vecchio decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 specifico sulle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica.
Inoltre, per i lavori di riqualificazione energetica, iniziati prima che venissero definite le modalità per usufruire del superbonus 110%, ma che possiedono i requisiti per ottenere la detrazione fiscale maggiorata, occorre acquisire l’asseverazione contenente la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) al 31 dicembre 2021 (data di scadenza del superbonus 110%).
Seconda specificazione, che conferma quanto già era circolato nelle anticipazioni sulle modalità di applicazione sia dei requisiti tecnici sia delle modalità di asseverazioni e riguardano i bonus a cui è possibile accedere con il rispetto di quei requisiti. In particolare sono gli interventi agevolabili con il superbonus 110%; per ottenere l’ecobonus tradizionale, che consente percentuali di detrazione variabili dal 50%, 65%, 70% e 75%; per accedere al bonus facciate al 90% sui lavori con un’incidenza “da un punto di vista termico” o che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
I critri per asseverazioni e requisiti tecnici
I requisiti indicati dal decreto asseverazioni, va ricordato, si applicano invece solo agli interventi che prevedono di usufruire il superbonus 110%. È infatti, questa una procedura nuova e introdotta solo in relazione al superbonus, sia il rispetto dei requisiti sia l’invio all’Enea della documentazione. Il decreto sui requisiti tecnici fissa quindi l’importo massimo delle detrazioni o della spesa massima ammessa allo sconto fiscale, calcolati tenendo conto di tutti gli elementi necessari ai tecnici per la compilazione dell’asseverazione
Per questo passaggio fondamentali sono anche i cosiddetti prezzari di riferimento per certificare che siano stati rispettati i costi massimi per tipo di lavoro programmato. E qui l’ulteriore indicazione. Perché se i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi fissati dal decreto rispetto al tipo di lavori fatti, la detrazione fiscale si applica sempre in corrispondenza dei limiti massimi di spesa fissati dal decreto. È automatico, quindi, che la parte dei costi eccedente il limite fissato dalla legge, resta a carico del contribuente.
Altro passaggio: per il calcolo della detrazione occorre tenere presenti i limiti di sconto ammessi e della spesa massima ammissibile per ogni tipologia di intervento: il riferimento è ai prezzari regionali e i massimali di costo specifici per ogni tipologia di intervento sottoposta a dichiarazione del fornitore o dell’installatore.
Infine, le direttive sui professionisti coinvolti: il documento di asseverazione va rilasciata da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti e iscritti nei relativi ordini e collegi professionali e deve essere presentata online all’Enea.
I tecnici devono allegare all’asseverazione una copia della polizza assicurativa, prevista dal decreto Rilancio, e la dichiarazione del massimale della polizza.