Cessione del credito e sconto in fattura: ecco regole e modulo per il bonus 110%
Sconto o cessione, si parte subito
Era l’ultimo tassello, quello più importante perché renderà concreta l’ipotesi di realizzare interventi di riqualificazione e ristrutturazione edilizia a costo zero. L’Agenzia delle Entrate, nei tempi corretti, ha infatti pubblicato la circolare con le istruzioni per poter applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito maturato in base all’entità dei lavori messi in cantiere.
Quindi, dopo il decreto sulle asseverazioni, il decreto sui requisiti tecnici e i massimali di costo per ogni singolo intervento e i criteri con cui verranno eseguite le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione sulla regolarità dei lavori, ora sono stati pubblicati i moduli con le istruzioni per la cessione del credito o sconto in fattura, relative alle detrazioni maturate per specifici interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, utilizzando il modello specifico (scaricalo in calce a questo articolo).
Con il modello ufficiale è possibile esercitare l’opzione di cessione del bonus, la cui decisione va però comunicata al Fisco solo a partire dal prossimo 15 ottobre: sarà possibile infatti solo da quella cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o fruire di uno sconto sul corrispettivo. Ma questo non significa che non si possano far partire da subito i lavori, né tantomeno avviare il cantiere con un accordo fra privati e imprese sulla cessione del credito stesso, o per lo sconto in fattura. Nulla quindi sospende né preclude queste possibilità.
Le date e i termini dell’invio del modello
Non solo: secondo le stesse indicazione dell’Agenzia, la comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata al Fisco entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi di intermediari, dal beneficiario della detrazione (per unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per parti comuni degli edifici).
I sette casi spiegati dall’Agenzia delle Entrate
Nel caso di accordo con imprese o con terzi, come gli istituti di credito, per la realizzazione di interventi che danno quindi diritto al maxi sconto fiscale, la circolare spiega che la comunicazione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità da un professionista abilitato o da un Caf.
Ulteriori precisazioni riguardano i cessionari e fornitori coinvolti nella cessione del bonus: sia l’uno sia l’altro possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione (rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario) a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello delle spese.
La ripartizione delle quote annuali è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione.
I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.
Gli ultimi chiarimenti sui beneficiari
Ulteriori nuovi chiarimenti, invece, riguardano precedenti disposizioni dettate dall’Agenzia delle Entrate. Fra queste, il Fisco precisa ulteriormente che possono usufruire del bonus del 110% anche familiari e conviventi del possessore o detentore dell’immobile (alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese) che sostengono la spesa per i lavori sugli immobili a loro disposizione (anche diverso dalla prima casa nel quale può svolgersi la convivenza), mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato.
Può sfruttare la detrazione anche chi ha promesso di diventare acquirente dell’immobile, a condizione che sia stato stipulato un preliminare di vendita registrato; anche imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata (requisito non richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini); anche i costi per materiali, progettazione e spese professionali (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).