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Bonus 110%, tutti i documenti per certificare lo sconto ai lavori

Bonus 110%, tutti i documenti per certificare lo sconto ai lavori

Ecco gli atti per certificare il superbonus e chi li rilascia.

La guida aggiornata a febbraio 2021 prodotta dall’Agenzia delle entrate riassume in maniera più uniforme l’orizzonte dei diversi professionisti che possono rilasciare le documentazioni necessarie all’ottenimento del superbonus 110%. La chiarezza su questo punto, infatti, è assolutamente necessaria per non rischiare sorprese a conclusione dei lavori e non inficiare il progetto di riqualificazione energetica condotto sull’immobile.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, infatti, comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni necessarie sono anch’esse detraibili.

Visto di conformità

Rispetto agli adempimenti già previsti con gli altri ecobonus, infatti, il superbonus 110% richiede in aggiunta il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Questo documento viene rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, ovvero dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. L’elenco di figure professionali autorizzate è specificato meglio nell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997: «…Trattasi degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro e dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997».

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati e, nel caso particolare in cui chi è autorizzato a rilasciare il visto di conformità sia anche il beneficiario dell’incentivo, potrà rilasciarsi automaticamente il documento senza dover richiedere a un altro professionista di intervenire, seguendo il parere reso dalla stessa Agenzia delle entrate con la risposta 61: «Qualora l’istante abbia effettivamente diritto a fruire della detrazione di cui si tratta, e sia un professionista abilitato ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, potrà applicare autonomamente, ove ricorrano i presupposti soggettivi previsti dalla norma, il visto di conformità previsto dall’articolo 119, comma 11, del decreto Rilancio».

Il documento dell’asseverazione

L’asseverazione è necessaria sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del auperbonus 110% che dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Per gli interventi di efficientamento energetico, è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e le spese sostenute congrue rispetto agli interventi agevolati, seguendo i prezziari resi noti dai ministeri competenti.

Per gli interventi antisismici, è necessaria l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi ordini o collegi professionali. Devono attestare l’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 (come modificato dal decreto del 6 agosto 2020 n. 329). Anche in questo caso, inoltre, i professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Prima di rilasciare le attestazioni i tecnici abilitati devono aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Una copia dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico va trasmessa, esclusivamente per via telematica, aa Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, attraverso la piattaforma messa a disposizione sul sito.

Esposizione del cartello presso il cantiere

La legge di Bilancio 2021 ha previsto anche l’obbligo di esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello nel quale deve essere indicata la seguente dicitura: «Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici».