Bonus 110%, tutte le regole per cedere il credito del condominio
Il condominio al centro del superbonus
Cessione del credito, sconto in fattura e situazioni di morosità animano le discussioni condominiali in materia di superbonus 110%. Se la normativa, infatti, vede i condomini fra i protagonisti indiscussi dell’incentivo, che offre loro enormi possibilità di riqualificazione ed efficientamento a costo ridotto, vero è che non sempre è facile coniugare le diverse anime che lo compongono, soprattutto in materia di disponibilità economica. Fatto salvo che il progetto di ristrutturazione permetta allo stabile di rientrare nella normativa sul superbonus 110% e che siano stati sanati tutti gli abusi e le eventuali problematiche legate agli spazi comuni, le regole per la cessione del credito sono state definite in questi mesi da due documenti dell’Agenzia delle entrate: la circolare 24/E e la circolare 30/E.
Amministratore di condominio o condomino delegato.
È ovviamente l’amministratore di condominio a dover tenere le fila della questione e delle varie scelte possibili, oppure, laddove non ci sia l’obbligatorietà di questa figura, un condomino potrà essere delegato a svolgere le pratiche necessarie. I dati sulla cessione del credito vanno indicati nella delibera condominiale, oppure vanno indicati tempestivamente all’amministratore che dovrà possedere, per ogni condomino/cessionario, le informazioni relative al codice fiscale e all’ammontare del credito ceduto, oltre all’accettazione da parte del cessionario. Solo così l’amministratore o il condomino delegato potrà effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate e successivamente, comunicare al cedente il numero di protocollo dell’avvenuta trasmissione.
Ogni condomino può scegliere autonomamente.
Per i condomini la detrazione spettante va calcolata in riferimento all’ammontare delle somme dovute al condominio a prescindere dal tetto di spesa fissato dalla normativa e ciascun condomino può calcolare la detrazione da cedere sia sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare, sia sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio.
Non è obbligatorio che tutti i condomini agiscano secondo un’unica direzione comune. Alcuni possono decidere di sostenere direttamente le spese spettanti e poi disporre del proprio credito fiscale liberamente, altri possono invece optare per la cessione e il prestito ponte dato dalla banca.
Possibile, anche se più difficile da attuare nell’effettivo, anche lo sconto in fattura. L’esperienza di chi ha già avviato i lavori, infatti, racconta che le imprese non accolgono questa opzione con favore, se non per un cantiere alla volta e, soprattutto, non la ritengono possibile se parcellizzata all’interno dello stesso cantiere, a causa dello sforzo amministrativo troppo oneroso che la gestione di ogni singolo caso richiederebbe.
Inquilini e comodatari. La procedura di cessione del credito può essere avanzata anche dagli inquilini in affitto o dai comodatari, a patto che siano loro a sostenere le spese e ci sia un accordo scritto con il proprietario dell’appartamento.
I condomini morosi sono esclusi.
Il mancato pagamento della propria quota di spesa non consente di produrre credito e poichè, l’oggetto della cessione è l’importo maturato a seguito di un pagamento e non la quota relativa di lavori effettuati, se non c’è un saldo, non può esserci maturazione del credito.
Questo punto è stato chiarito in dettaglio dall’Agenzia delle entrate che scrive:«L’amministratore di condominio deve comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso.
Nel caso di “condomino moroso”, l’amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione. Il recupero del credito verso il condomino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra condominio e condomino, non investe profili di carattere fiscale».