Bonus 110%, quando si può cumulare con altri sconti fiscali
Quando la detrazione fiscale maggiorata
Il meccanismo del superbonus al 110%, introdotto dal decreto Rilancio, consente ai contribuenti di accedere alla detrazione fiscale maggiorata al 110% per una serie di interventi. Non solo: permette anche la cumulabilità con altri incentivi al 50%, 65% fino all’85%.
Questo vale in particolare per le agevolazioni sui lavori di ristutturazione ordinaria e di riqualificazione energetica. Come si legge nella guida pubblicata a luglio dall’Agenzie delle entrate quando il contribuente realizza più interventi riconducibili a diverse tipologie di lavori agevolabili, potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa. La condizione è che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Altro caso, invece, se l’opera ricade in più ambiti: in questo caso il contribuente dovrà scegliere a quale agevolazione accedere.
Fermo restando il sistema dei lavori trainanti e trainati, che permette di coprire con l’agevolazione fiscale massima anche gli interventi che non rientrano nella norma principale. Prima di arrivare, dunque, alla cumulabilità delle agevolazioni, soffermiamoci su quest’ultima casistica.
Interventi trainanti e trainati
Un’altra norma specifica che è possibile ricomprendere nel superbonus 110% i lavori di efficientamento energetico, diversi da quelli direttamente agevolabili con questo strumento, purché vengano realizzati in contemporanea.
Si tratta dei cosiddetti interventi trainati, cioè opere minori, purché effettuate nell’ambito dei lavori principali, cioè degli interventi trainanti.
Ricordiamo che i lavori trainanti che danno diritto al superbonus, elencati nel comma 1 dell’articolo 119 del decreto bilancio sono:
- isolamento termico superfici opache verticali,
- sostituzione impianti di climatizzazione invernale,
- interventi antisismici
I lavori trainati, quelli cioè che rientrano nel beneficio fiscale, se effettuati nell’ambito degli interventi trainanti, sono:
- Lavori di riqualificazione energetica normalmente agevolati con l’ecobonus (link a ecobonus)
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
- Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati
Cumulabilità degli interventi
Se sullo stesso immobile vengono eseguiti altri lavori di efficientamento energetico, ma non congiuntamente a quelli trainanti, scatta il meccanismo della cumulabilità. Cioè si applicherà la detrazione al 110% per i lavori che la prevedono e quella al 65% per i restanti.
Nello specifico, rientrano nelle detrazioni cumulabili:
Interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali.
Una mappa di sintesi e riassuntiva di tutte queste agevolazioni è nella tabella inserita in questo testo.