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Bonus 110%, le nuove istruzioni<br/>dell’Agenzia per usufruire dello sconto

Bonus 110%, le nuove istruzioni dell’Agenzia per usufruire dello sconto

I nuovi termini per concludere i lavori

Anche alcune tipologie di immobili sprovvisti di Attestato di prestazione energetica e una particolare categoria di edifici plurifamiliari con unico proprietario possono accedere al superbonus. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida, recependo le disposizioni della Legge di Bilancio 2021, approfondendo alcuni temi e confermandone dagli altri. (il testo in allegato a questo articolo).

Come i termini del superbonus: la scadenza è stata portata al 30 giugno 2022. Solo i condomìni che al giugno 2022 avranno concluso almeno il 60% dei lavori, la proroga arriva al 31 dicembre 2022 (salvo modifiche alle scadenze che potrebbero arrivare in corso d’opera).

Il contribuente, conferma l’agenzia, può scegliere di accedere alla detrazione Irpef in cinque quote annuali di pari importo (se sostenute entro il 31 dicembre 2021) o in quattro quote annuali di pari importo (se sostenute nel 2022) oppure allo sconto in fattura o la cessione del credito. Può optare per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite. Ogni comunicazione della scelta deve essere inviata attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo.

Immobili senza la certificazione Ape

Al di là delle conferme, seppur importanti, c’è da segnalare tutte le novità che vanno ad estendere la platea dei possibili beneficiari poiché sono stati ampliati gli immobili rientranti nel beneficio fiscali. Lo sconto fiscale ora è riconosciuto anche agli edifici sprovvisti di Ape (attestato di prestazione energetica) perché non dotati “di copertura – si legge nella guida - di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico (anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente), raggiungano una classe energetica in fascia A”.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, beneficiano del superbonus anche gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se riconducibili a un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Accesso autonomo e funzionalmente indipendente

Il nuovo documento entra anche nel merito di alcune espressioni, in particolare fornisce una volta per tutte il significato di “accesso autonomo” e immobile “funzionalmente indipendente”, requisiti indispensabili per gli edifici plurifamiliari affinché possano accedere al superbonus.

Per accesso autonomo dall’esterno si intende “un accesso indipendente – si legge - non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.

Un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente “qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale”.

Coibentazione e colonnine di ricarica

Anche la coibentazione del tetto ora rientra nella maxi detrazione fiscale, superando il principio di “superficie disperdente” finora limitata al solo locale sottotetto.

E ancora, rispetto all’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche, da effettuare contestualmente a un intervento trainante, sono stati disposti tre limiti di spesa:

  • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari,
  • 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni con massimo otto colonnine
  • 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che ne installano più di otto.

Da segnalare, infine, anche l’inserimento delle opere di rimozione delle barriere architettoniche nella categoria degli interventi trainati: come si legge, rientrano anche i lavori “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021). Tra i nuovi adempimenti, per i cantieri, l’esposizione in modo ben visibile di un cartello con la dicitura “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.