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Bonus 110% anche nei contratti preliminari di vendita

Bonus 110% anche nei contratti preliminari di vendita

Superbonus per le seconde case e per i conduttori

ll superbonus è una grande opportunità anche per le seconde case. In un primo momento sembrava che fossero ammesse alle agevolazioni del 110% solo le seconde abitazioni se situate in un condominio, con l’esclusione degli edifici unifamiliari. Un’esclusione che però avrebbe impedito di realizzare tutte quelle opere di efficientamento di cui necessita buona parte del nostro patrimonio immobiliare.
Che il patrimonio edilizio italiano tenda al vecchio è cosa risaputa. Il 60% degli edifici infatti è stato costruito prima del 1980 e il 42,5% ha più di 50 anni.

Con la legge di conversione del decreto legge Rilancio, e con i relativi decreti attuativi di agosto, è arrivata invece la possibilità di accedere al superbonus anche per le seconde case, villette incluse, a eccezione ditutti gli edifici accatastati come immobili di lusso. Sono quindi escluse dall’agevolazione gli immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali: A/1, abitazioni di tipo signorile; A/8, abitazioni in ville; A/9, castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici. La prima versione della norma è stata quindi riformulata, prevedendo anche strutture unifamiliari e includendo anche le Onlus. Dal lato dei beneficiari, invece, il provvedimento chiarisce che l’agevolazione è garantita anche ai familiari del proprietario dell’immobile che abbiano sostenuto la spesa e ai conviventi del possessore, purché la convivenza sia iniziata prima dell’inizio dei lavori o del sostenimento delle spese.

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La richiesta effettuata dal familiare è valida anche se la domanda riguarda un immobile diverso dall’abitazione principale, quindi anche una seconda casa. L’incentivo spetta anche al futuro acquirente dell’immobile, a condizione che sia stato già stipulato un preliminare di vendita regolarmente registrato. Chiarimenti sono arrivati dall’Agenzia delle Entrate anche in merito al fatto che in caso di unità immobiliari date in locazione, il conduttore, cioè l’affittuario, può effettuare gli interventi anche nel caso in cui il proprietario intende fruire del superbonus su altre due unità immobiliari. Questo perché il superbonus spetta a prescindere dal titolo di possesso delle stesse.

Dunque, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari. Ricapitolando, i soggetti beneficiari del superbonus al 110% sono i condomìni; le persone fisiche (a prescindere dal titolo di possesso) al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; gli Istituti autonomi case popolari (IACP) le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.